Descrizione
L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta dalla Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1.
L'amministratore di sostegno ha il compito di proteggere, accompagnare, sostenere le persone che mancano totalmente o parzialmente di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, valorizzando e conservando la loro residua capacità di agire.
L'amministratore di sostegno affianca ed accompagna la persona nelle scelte senza sostituirsi ad essa.
É un servizio utile alla tutela delle persone inferme, disabili o fragili, prive di tutto o in parte dell'autonomia nell'eseguire le funzioni della vita quotidiana, con la minor limitazione possibile della loro capacità di agire.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Approfondimenti
L’amministrazione di sostegno si rende necessaria nei casi in cui la persona, a causa di un’infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze in modo temporaneo o permanente, in misura totale o parziale, ed abbia bisogno di un aiuto per la cura della propria persona e per la conservazione e amministrazione del patrimonio.
L'amministratore di sostegno può essere fatto da qualunque persona idonea, preferibilmente un familiare, che agisce in costante rapporto con il beneficiario. Spesso viene nominato un professionista (ad esempio un avvocato).
Non possono svolgere la funzione di amministratore di sostegno gli operatori pubblici o privati che hanno in cura o in carico la persona - beneficiario.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Per richiedere un amministratore di sostegno occorre depositare la richiesta o il ricorso presso la cancelleria del giudice tutelare del luogo dove l’interessato ha residenza o domicilio, indicando, in maniera dettagliata, le ragioni per le quali si chiede l’amministrazione di sostegno al fine di consentire al giudice tutelare di individuare meglio i bisogni del beneficiario ed i compiti da attribuire all’amministratore.
Hanno facoltà di ricorso:
- l'interessato
- il coniuge o il convivente stabile
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il pubblico ministero
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, sono tenuti a presentare ricorso al giudice tutelare ovvero a procedere alla segnalazione al PM.