Chiedere la concessione del contributo ad integrazione del canone di locazione

Descrizione

Chiedere la concessione del contributo ad integrazione del canone di locazione

Le famiglie in difficoltà economica possono richiedere al Comune un contributo ad integrazione del canone di locazione: si tratta di una agevolazione economica comunale stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale sulla base delle risorse poste a bilancio.

La delibera di Giunta Comunale dispone i requisiti di partecipazione al bando, le condizioni di ammissibilità delle domande, le modalità di determinazione dei contributi, i criteri di ripartizione dei fondi.

Per poter usufruire del contributo per il pagamento della TARI occorre essere inseriti nell'apposita graduatoria.

In Comune di Santa Margherita Ligure …

La modulistica sarà disponibile con l'inizio del Bando

Approfondimenti

Per poter richiedere la concessione del contributo ad integrazione del canone di locazione il cittadino deve:

  • possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di valido permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; per i cittadini non comunitari, la residenza deve essere almeno di dieci anni nel territorio nazionale e di 5 anni nella regione Liguria;
  • avere la residenza anagrafica nel Comune di Santa Margherita Ligure, precisamente nell'alloggio per cui si chiede il contributo, almeno dall'anno precedente all'emanazione del Bando;
  • essere titolare del contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato, relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Santa Margherita Ligure ed in regola con il pagamento dell'imposta di annuale registro, salva l'opzione relativa alla cedolare secca;
  • essere titolare di un contratto di locazione relativo a un'unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna non superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
  • non essere titolare, con esclusione del solo alloggio di residenza, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell’ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, tranne per il caso in cui l'alloggio sia accatastati come inagibile oppure nel caso in cui esiste un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità dell'alloggio.
  • non essere titolare, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 126.821,54);
  • non essere titolare, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno 
  • essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti un valore ISEE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni non superiore a € 16.700,00. Non verranno accolte dichiarazioni ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.
  • dichiarare che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado
  • comunicare l'effettivo versamento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario) sino ad un importo massimo annuo di € 8.400,00

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica il 30/05/1989, n. 223, individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del Bando.

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari tutti cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare; non sono ammesse più domande aventi ad oggetto l’erogazione del contributo per il medesimo immobile.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta, entro un mese dal decesso, presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato giuridico di eredi e presentino le ricevute di pagamento fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l’entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all’ISEE.

Qualora il richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

La domanda deve essere redatta unicamente su apposito modello che sarà disponibile a partire dalla data indicata sul Bando.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

  • copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
  • copia di permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità del richiedente;
  • copia integrale del contratto di affitto in corso di validità con l’attestazione del pagamento dell’ultima registrazione o dell’adesione al regime di “cedolare secca”;
  • fotocopie di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno precedente.
  • documentazione prevista del presente bando per le ipotesi in cui si richieda il pagamento della morosità.
  • modello ISEE in corso di validità.

La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Casa del Comune - Corso Matteotti 75 piano terra e terzo piano - in alternativa, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunesml.it, entro il giorno di scadenza del Bando (termine ultimo perentorio pena l’esclusione della domanda di contributo).

Entro 60 giorni dalla scadenza del bando, l’Ufficio competente provvederà a stendere l’elenco degli aventi diritto all’assegnazione del contributo. E’ fatta riserva di poter modificare l’elenco nel caso di accertati errori di calcolo, da parte dell’Ufficio relativi al contributo spettante e/o all’incidenza del rapporto tra il canone e il reddito.

L'Ufficio, ai fini dell’ammissibilità al contributo, provvederà a:

  • verificare la regolarità della domanda presentata;
  • acquisire d'ufficio la documentazione di cui alla Direttiva n. 14/2011;
  • acquisire, se necessario, ulteriori informazioni da parte dell'istante in mancanza di espressa dichiarazione sulla domanda;
  • effettuare i controlli reputati opportuni e necessari.

L’Ufficio respingerà le richieste non ammissibili, qualora:

  • siano spedite oltre i termini previsti dal presente bando;
  • siano sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
  • siano prive della sottoscrizione del soggetto avente il diritto a formulare la richiesta;
  • siano incomplete, in quanto prive di elementi essenziali;
  • siano prive di fotocopie ricevute o documento originale equipollente attestanti il totale o parziale pagamento del canone di locazione per l’anno a cui si riferisce il Bando;
  • non siano corredate dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario della domanda.

Qualora lo stanziamento comunale risulti quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutti richiedenti, l’Ufficio provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

L’elenco degli aventi diritto verrà approvato dalla “Area II Servizi Integrati alla persona” con proprio atto. Il suddetto elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di S. Margherita Ligure per 15 giorni consecutivi.

Il Comune di S. Margherita Ligure non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e nella pagina istituzionale del Comune di S. Margherita Ligure e ciò sostituisce la comunicazione.

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi saranno pubblicati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

Il Comune di Santa Margherita Ligure si riserva di destinare una parte dei fondi:

  1. ad associazioni che svolgano sul territorio da anni il servizio di primo soccorso 112, che collaborano attivamente con questa Amministrazione nell’attuazione di progetti in favore della collettività e che pagano un canone di locazione per la locazione della loro sede o di locali da essi utilizzati per lo svolgimento dei servizi istituzionali nel comune di Santa Margherita Ligure.
  2. alle giovani coppie composte da residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure con regolare iscrizione anagrafica da almeno 6 mesi nell’anno precedente, in presenza delle seguenti condizioni:
  • non hanno superato i quarant'anni di età;
  • non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su uno o più alloggi, situati in altre località della regione ed in possesso di un contratto di locazione relativo a un immobile sito in Santa Margherita Ligure destinato a uso abitativo, regolarmente registrato, e non di edilizia residenziale pubblica,
  • non hanno percepito nell’anno precedente alla pubblicazione del bando un reddito lordo attribuibile superiore ai cinquantamila euro e, inoltre, non conducano in locazione un immobile il cui locatore o proprietario sia un parente sino al quarto grado.

Per quanto riguarda le ipotesi di morosità nel pagamento dei canoni relativi al periodo compreso fra il primo gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento del Bando, si procederà con erogazione del contributo direttamente al locatore a sanatoria della morosità medesima.

Il contributo verrà erogato a sanatoria parziale della morosità accumulata, restano esclusi gli oneri accessori.

Gli importi massimi erogabili sono quelli indicati dal Bando.

La presentazione della richiesta dovrà avvenire nei termini perentori previsti dal Bando e previa presentazione della documentazione elencata (fatta eccezione per la documentazione relativa alle ricevute di pagamento).

In caso di accertata morosità nei confronti del Comune di S. Margherita Ligure, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

Il conduttore moroso richiedente dovrà allegare alla domanda la dichiarazione sottoscritta dal locatore dell’immobile che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi le mensilità e l’importo complessivo. Alla domanda dovrà essere allegata anche una copia di un documento di identità del locatore. Senza la dichiarazione del locatore la domanda non potrà essere accolta e, conseguentemente, la richiesta sarà archiviata.

La pubblica amministrazione si riserva di agire in propria tutela qualora, a seguito dell’emanazione del contributo, vengano accertati comportamenti dolosi o colposi in suo danno.

Il contributo sarà erogato in unica soluzione secondo le disponibilità finanziarie impegnate al bilancio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate: a tal fine, le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Ogni modifica relativa all’IBAN del conto per l’accredito, dovrà essere comunicata tempestivamente a cura del beneficiario del contributo all’Ufficio Casa, all’indirizzo mail indicato nel Bando e ciò per evitare ritardi in sede di liquidazione.

L’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione. Saranno effettuati controlli anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente bando, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Comune di S. Margherita Ligure si riserva di trasmettere alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, art.75, n.445se dal controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.