Consultare archivi o singoli documenti di interesse storico

Descrizione

Consultare archivi o singoli documenti di interesse storico

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici di ogni altro ente pubblico o pubblica amministrazione sono liberamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).

Fanno eccezione:

  • i documenti di politica estera o interna dello Stato su cui il Ministero dell'Interno ha emesso un provvedimento di riservatezza. Questi documenti diventano consultabili dopo 50 anni
  • i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
  • i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.

Solo il Ministero dell'Interno può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123).

Lo Stato, le regioni e ciascun altro ente pubblico possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124).

Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare la vigente normativa in materia di privacy.

In Comune di Santa Margherita Ligure …

Il Comune è tenuto a conservare ordinatamente gran parte della documentazione prodotta al suo interno o ricevuta dall’esterno. Lo scopo finale è il poter garantire memoria storica dell’Ente; 

Con la delibera della giunta comunale del 30 dicembre 2019, n.373, il Comune ha definito il manuale di gestione del protocollo informatico.

Per agevolare gli studiosi, di seguito si pubblicano gli inventari dell’Archivio storico comunale. La documentazione è stata classificata secondo il Titolario Astengo

Approfondimenti

Chi vuole consultare archivi o documenti privati di interesse storico può farlo presentando domanda alla Soprintendenza.

I proprietari sono infatti obbligati a mettere a disposizione il materiale in loro possesso agli studiosi che fanno domanda. Le modalità di consultazione devono essere concordare con il soprintendente archivistico ed eventuali spese sono a carico dello studioso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 127, com. 1).

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