A chi è rivolto
Coniugi che intendano separarsi consensualmente o richiedano congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- almeno uno dei 2 coniugi deve essere residente nel Comune di S. Margherita Ligure oppure S. Margherita Ligure deve essere il comune dove l’atto di matrimonio è iscritto o trascritto
- assenza di figli minori comuni dei coniugi richiedenti
- assenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/92), ovvero economicamente non autosufficienti, comuni dei coniugi richiedenti
- l‘accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali
- in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi almeno tre anni di separazione legale, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi di attesa si restringono a: 12 mesi nel caso di separazione personale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
Nota bene:
L’accordo può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono, inoltre, richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite e in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. L’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa nè della congruità della stessa.
Non costituisce oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum)