Avvio del procedimento di divorzio o separazione

(urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12)
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Procedimento di avvio del procedimento di divorzio o separazione

A chi è rivolto

Coniugi che intendano separarsi consensualmente o richiedano congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • almeno uno dei 2 coniugi deve essere residente nel Comune di S. Margherita Ligure oppure S. Margherita Ligure deve essere il comune dove l’atto di matrimonio è iscritto o trascritto
  • assenza di figli minori comuni dei coniugi richiedenti
  • assenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/92), ovvero economicamente non autosufficienti, comuni dei coniugi richiedenti
  • l‘accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali
  • in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi almeno tre anni di separazione legale, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi di attesa si restringono a: 12 mesi nel caso di separazione personale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

Nota bene:
L’accordo può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono, inoltre, richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite e in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. L’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa nè della congruità della stessa.
Non costituisce oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum)

Descrizione

Una recente disciplina normativa (Legge 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicata in G.U. n. 261 del 10/11/2014, Supp. Ordinario n. 84) consente ai coniugi – di comune accordo – di potersi separare, divorziare o modificare le condizioni di separazione e di divorzio ricorrendo, anziché al Tribunale, agli Avvocati (art. 6) oppure all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12).

Approfondimenti

Che cosa fornisce

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quando vi si può ricorrere
 

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente. Occorre però distinguere i due casi:

  1. in assenza di  figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.
  2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti,  l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5 della legge 162/2014.

Attenzione:
All’avvocato che vìola l’obbligo di cui sopra, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Come fare

Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

Entrambi i coniugi devono presentarsi, su appuntamento, davanti all’ufficiale di stato civile per sottoscrivere l’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di divorzio o separazione. Nel momento in cui viene fissato l’appuntamento verranno richieste le generalità dei coniugi, data e luogo del matrimonio e generalità dei figli maggiorenni.
In occasione di questo primo appuntamento, l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate, ovvero che intendono modificare le condizioni di separazione o di divorzio.  L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo e la successiva iscrizione nei registri di stato civile.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Domanda di avvio del procedimento di divorzio e separazione
Copia del documento d'identità

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Matrimonio
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 17/10/2024 10:18.23